LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso r.g.r. n. 1614/1999 depositato il 13 aprile 1999 avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso 1 rata, pagata a titolo di imposta IRAP anno 1998, promosso da Lucchetti dott. Giulio, residente in Torino, via Alberto Nota n. 5; Contro la Direzione regionale delle entrate per il Piemonte, con sede in Torino, in persona del direttore pro-tempore; I n f a t t o Con raccomandata 21 ottobre 1998, il dott. Giulio Lucchetti res. Torino ha intimato al Centro di servizi imposte dirette ed indirette di Torino di rimborsare L. 148.000, pagate quale primo acconto a titolo di IRAP 1998, imposta non dovuta perche' incostituzionale. Il Centro di servizi non ha dato seguito all'intimazione, per cui il dott. Lucchetti, con atto 18 marzo 1999, ricorre a questa Commissione contro il silenzio-rifiuto. Nei motivi il ricorrente fa presente che l'acconto pagato deve ritenersi non dovuto in quanto il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta IRAP (Imposta regionale sulle attivita' produttive), sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione della Repubblica italiana. In data 13 settembre 1999 si e' costituito l'Ufficio D.R.E. Piemonte, Sez. Torino, con atto in pari data, contestando in toto le argomentazioni del dott. Lucchetti. Alla pubblica udienza del 22 settembre 1999 il ricorrente ha eccepito in via preliminare la tardivita' della costituzione in giudizio dell'ufficio ex art. 23 del d.lgs. n. 546/1992. Parte resistente ha sostenuto che i termini previsti dall'art. 23 non sarebbero perentori; inoltre fa notare che il ricorrente ha notificato l'istanza ex art. 33 d.lgs. n. 546/1992, chiedendo la discussione in pubblica udienza, con cio' implicitamente riconoscendo l'ufficio quale contraddittore. Esaurita la discussione, la commissione riservava la decisione ex art. 35 stesso d.lgs. n. 546/1992. Sciogliendo la riserva: in via pregiudiziale si esamina l'eccezione di tardivita' della costituzione del D.R.E. Piemonte sollevata dal ricorrente. L'art. 23 prevede che l'ufficio si costituisca in giudizio entro sessanta giorni, dalla data in cui il ricorso e' stato notificato. Tale termine e' abbondantemente trascorso, essendo il ricorso stato notificato a mezzo posta il 23 marzo 1998. Ma la giurisprudenza e' consolidata sull'argomento; si richiama la sentenza Cass. civ. n. 6905 del 4 giugno 1992, che recita: "il termine per la costituzione del convenuto non e' perentorio, con la conseguenza che il predetto puo' costituirsi nel momento in cui la causa e' rimessa al collegio (nel contenzioso tributario fino all'udienza collegiale)". L'eccezione va pertanto respinta. Nel merito, il ricorrente sostiene che il decreto legislativo istitutivo dell'IRAP e' in contrasto: 1) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto in concreto parifica l'esercizio di arti e professioni all'attivita' di impresa e discrimina il lavoro autonomo rispetto a quello dipendente; 2) sempre con l'art. 3: il decreto e' incostituzionale in quanto, avendo l'IRAP assorbito il contributo al Servizio sanitario nazionale, di cui fruiscono tutti i cittadini, e che precedentemente era pagato da tutti i contribuenti, pone ora tale onere soltanto a carico di alcune categorie di cittadini; 3) con l'art. 53, in quanto il d.lgs. n. 446/1997 assume quale indice di capacita' contributiva il semplice esercizio di una attivita' organizzata per la produzione di beni e servizi, idoneo ad esprimere l'effettiva capacita' contributiva del contribuente, essendo collegata a fonti di ricchezza solo in parte (il reddito) riconducibile al contribuente stesso, che viene tassato in relazione alla ricchezza di altri; 4) sotto altro profilo, con lo stesso art. 53 che risulta vulnerato, poiche' l'IRAP puo', per la sua indeducibilita' dall'IRPEF, incidere su contribuenti che non hanno prodotto alcun reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi; 5) con l'art. 76, che e' pure violato in quanto il d.lgs. n. 446 non ha rispettato i principi ed i criteri direttivi stabiliti dall'art. 3, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 6) con l'art. 23 della Costituzione che riserva alla legge il potere di imporre prestazioni patrimoniali, in quanto l'ammontare dell'acconto IRAP da versare, determinato in applicazione della c.d. clausola di salvaguardia, di cui all'art. 45/3 d.lgs. n. 446, viene in concreto a dipendere dal limite di incremento in valore assoluto risultante dalla tabella A) allegata al decreto del Ministro delle finanze 5 maggio 1998. Questo limite e' stato arbitrariamente stabilito dal Ministro delle finanze in misura talmente elevata, da fare escludere, nella generalita' dei casi, l'applicazione della menzionata clausola, per cui l'ammontare dell'IRAP dovuta in acconto viene a dipendere non da norme di legge, ma da disposizioni di rango inferiore (decreto ministeriale). O s s e r v a Premesso che le eccezioni di incostituzionalita' investono tutto il d.lgs. e non singoli articoli, le argomentazioni del ricorrente e dell'ufficio sollevano grosse problematiche giuridico-fiscali, che non appaiono manifestamente infondate. La commissione rimette pertanto la decisione di costituzionalita' dell'IRAP alla Corte (d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).