LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza sul ricorso r.g.r. n. 1614/1999
 depositato il 13 aprile 1999 avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza
 di rimborso 1 rata, pagata  a  titolo  di  imposta  IRAP  anno  1998,
 promosso  da Lucchetti dott. Giulio, residente in Torino, via Alberto
 Nota n. 5;
   Contro la Direzione regionale delle entrate per  il  Piemonte,  con
 sede in Torino, in persona del direttore pro-tempore;
                             I n  f a t t o
   Con  raccomandata  21  ottobre 1998, il dott. Giulio Lucchetti res.
 Torino ha intimato al Centro di servizi imposte dirette ed  indirette
 di  Torino  di  rimborsare  L.  148.000, pagate quale primo acconto a
 titolo di IRAP 1998, imposta non dovuta perche' incostituzionale.
   Il Centro di servizi non ha dato seguito all'intimazione,  per  cui
 il  dott.  Lucchetti,  con  atto  18  marzo  1999,  ricorre  a questa
 Commissione contro il silenzio-rifiuto.
   Nei motivi il ricorrente fa  presente  che  l'acconto  pagato  deve
 ritenersi  non  dovuto  in quanto il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
 istitutivo  dell'imposta  IRAP  (Imposta  regionale  sulle  attivita'
 produttive), sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 3, 23, 53
 e 76 della Costituzione della Repubblica italiana.
   In  data  13  settembre  1999  si  e'  costituito  l'Ufficio D.R.E.
 Piemonte, Sez. Torino, con atto in pari data, contestando in toto  le
 argomentazioni del dott. Lucchetti.
   Alla  pubblica  udienza  del  22  settembre  1999  il ricorrente ha
 eccepito in via  preliminare  la  tardivita'  della  costituzione  in
 giudizio dell'ufficio ex art. 23 del d.lgs. n. 546/1992.
   Parte  resistente ha sostenuto che i termini previsti dall'art.  23
 non sarebbero perentori; inoltre  fa  notare  che  il  ricorrente  ha
 notificato  l'istanza  ex  art.  33  d.lgs. n. 546/1992, chiedendo la
 discussione in pubblica udienza, con cio' implicitamente riconoscendo
 l'ufficio quale contraddittore.
   Esaurita la discussione, la commissione riservava la  decisione  ex
 art. 35 stesso d.lgs. n. 546/1992.
   Sciogliendo la riserva: in via pregiudiziale si esamina l'eccezione
 di  tardivita'  della  costituzione del D.R.E. Piemonte sollevata dal
 ricorrente.
   L'art. 23 prevede che l'ufficio si costituisca  in  giudizio  entro
 sessanta giorni, dalla data in cui il ricorso e' stato notificato.
   Tale termine e' abbondantemente trascorso, essendo il ricorso stato
 notificato a mezzo posta il 23 marzo 1998.
   Ma  la giurisprudenza e' consolidata sull'argomento; si richiama la
 sentenza Cass. civ. n. 6905  del  4  giugno  1992,  che  recita:  "il
 termine  per  la costituzione del convenuto non e' perentorio, con la
 conseguenza che il predetto puo' costituirsi nel momento  in  cui  la
 causa  e'  rimessa  al  collegio  (nel  contenzioso  tributario  fino
 all'udienza collegiale)".
   L'eccezione va pertanto respinta.
   Nel merito, il  ricorrente  sostiene  che  il  decreto  legislativo
 istitutivo dell'IRAP e' in contrasto:
     1)  con  l'art.  3  della  Costituzione,  in  quanto  in concreto
 parifica l'esercizio di arti e professioni all'attivita' di impresa e
 discrimina il lavoro autonomo rispetto a quello dipendente;
     2) sempre con l'art. 3: il decreto e' incostituzionale in quanto,
 avendo  l'IRAP  assorbito  il  contributo   al   Servizio   sanitario
 nazionale,  di cui fruiscono tutti i cittadini, e che precedentemente
 era pagato da tutti i contribuenti, pone ora tale  onere  soltanto  a
 carico di alcune categorie di cittadini;
     3)  con  l'art.  53, in quanto il d.lgs. n. 446/1997 assume quale
 indice  di  capacita'  contributiva  il  semplice  esercizio  di  una
 attivita'  organizzata per la produzione di beni e servizi, idoneo ad
 esprimere  l'effettiva  capacita'  contributiva   del   contribuente,
 essendo  collegata  a  fonti  di ricchezza solo in parte (il reddito)
 riconducibile  al contribuente stesso, che viene tassato in relazione
 alla ricchezza di altri;
     4) sotto altro  profilo,  con  lo  stesso  art.  53  che  risulta
 vulnerato,   poiche'   l'IRAP   puo',   per  la  sua  indeducibilita'
 dall'IRPEF, incidere su contribuenti che  non  hanno  prodotto  alcun
 reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
     5) con l'art. 76, che e' pure violato in quanto il d.lgs. n.  446
 non  ha  rispettato  i  principi  ed  i  criteri  direttivi stabiliti
 dall'art. 3, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
     6) con l'art. 23 della Costituzione che  riserva  alla  legge  il
 potere  di  imporre  prestazioni  patrimoniali, in quanto l'ammontare
 dell'acconto IRAP da versare, determinato in applicazione della  c.d.
 clausola  di  salvaguardia, di cui all'art. 45/3 d.lgs. n. 446, viene
 in concreto a dipendere dal limite di incremento in  valore  assoluto
 risultante  dalla  tabella  A) allegata al decreto del Ministro delle
 finanze 5 maggio 1998.
   Questo limite e' stato arbitrariamente stabilito dal Ministro delle
 finanze  in  misura  talmente  elevata,  da  fare  escludere,   nella
 generalita'  dei  casi, l'applicazione della menzionata clausola, per
 cui l'ammontare dell'IRAP dovuta in acconto viene a dipendere non  da
 norme  di  legge,  ma  da  disposizioni  di  rango inferiore (decreto
 ministeriale).
                             O s s e r v a
   Premesso che le eccezioni di incostituzionalita' investono tutto il
 d.lgs. e non singoli articoli, le  argomentazioni  del  ricorrente  e
 dell'ufficio  sollevano  grosse  problematiche giuridico-fiscali, che
 non appaiono manifestamente infondate.
   La commissione rimette pertanto la decisione  di  costituzionalita'
 dell'IRAP alla Corte (d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).